Codice deontologico MANIma Onlus

Codice Deontologico MANIMA Onlus

Titolo I – Contenuti e finalità.

Art 1. Definizione

Il codice di deontologia dell’Associazione MANIMA Onlus – di seguito indicato con il termine “Associazione” – identifica le regole, ispirate ai principi etici e morali, che disciplinano l’esercizio della professione di Osteopata all’interno dell’Associazione e alle strutture con essa collaboranti. Il Codice, in armonia con le norme vigenti in materia, i principi etici e di solidarietà, impegna l’Osteopata Associato – di seguito indicato “Osteopata” o “Associato” – nella tutela della salute individuale e collettiva, vigilando sulla dignità, sul decoro e sulla qualità della professione.

Il codice regolamenta anche i comportamenti esterni dall’associazione, quando ritenuti rilevanti sul decoro della professione e dell’Associazione.

L’Osteopata Associato deve conoscere il Codice

Art. 2. Potestà disciplinare

L’inosservanza del Codice o la semplice ignoranza costituiscono una violazione, valutato secondo le procedure e i termini previsti dall’Associazione.

TITOLO II – Doveri e competenze dell’Osteopata Associato.

Art. 3. Doveri Generali e Competenze dell’Osteopata Associato

I doveri dell’Osteopata Associato sono la tutela della vita e della salute, nella dignità e nel rispetto della persona, senza discriminazione alcuna.

Sulla base delle sue competenze, l’Osteopata Associato esercita il suo servizio all’Associazione, in linea con il profilo formativo vigente in Italia, eseguendo un aggiornamento periodico delle conoscenze in ambito specifico, al fine di garantire la migliore prestazione professionale alla Persona assistita – di seguito indicata anche con il termine “Persona” -, all’Associazione ed alle strutture con essa collaboranti.

Art. 4. Autonomia e Responsabilità dell’Associato

L’Associato svolge la libera professione di Osteopata, o affine alla stessa in linea con i progetti dell’Associazione, senza sottostare ad interessi ed imposizione di alcun genere.

Art. 5. Promozione della Salute e della Professione

L’Osteopata Associato si impegna a promuovere e sensibilizzare la comunità in merito alle tematiche riguardanti la salute e la ricerca, osservando la buona collaborazione   inter-professionale, collaborando all’attuazione di idonee politiche educative e di prevenzione inerenti agli obbiettivi dell’Associazione.

Art. 6. Qualità Professionale e Organizzativa

L’Osteopata Associato fonda l’esercizio della propria professione, per conto dell’Associazione, adempiendo ai compiti di aggiornamento, revisione e verifica dei propri atti.

L’Associato è richiamato inoltre ad osservare un una ligia, rispettosa e trasparente condotta nella relazione con professionisti e personale specializzato nelle strutture in cui esso presta servizio o altresì nello svolgimento della libera professione.

L’Osteopata Associato, in ogni ambito operativo, persegue l’utilizzo adeguato e conscio dei materiali e degli spazi concessi dall’Associazione e strutture con essa collaboranti, salvaguardando l’efficacia.

Art. 7. Sicurezza ed Igiene

L’Associato è richiamato a formarsi in ambito di sicurezza specifica delle aree sanitarie, per garantire la tutela della persona e la propria stessa incolumità nello svolgimento della Professione di Osteopata all’interno di strutture di cura collaboranti con l’Associazione.

L’Osteopata Associato opera al fine di garantire le idonee condizioni di sicurezza della persona e degli operatori coinvolti, promuovendo l’adeguazione e l’ottimizzazione dei comportamenti personali, nell’ottica di non esporre le parti sopra citate a rischi attraverso:

    1. l’adesione alle buone pratiche cliniche
    2. la raccolta del consenso al trattamento manipolativo osteopatico
    3. l’osservanza dei protocolli di igiene, vigenti nelle strutture di cura, vedi Ospedali.
    4. lo sviluppo continuo di attività formative nella cura e nella sicurezza

Art. 8. Status Professionale

In nessun modo l’Osteopata abusa del proprio status professionale, ai sensi della legge ordinaria in vigore.

Art. 9. Segreto Professionale

L’Osteopata Associato deve attenersi al rispetto ed alla segretezza di ciò cui viene a conoscenza dalla Persona nell’ambito della sua professione.

La rivelazione è consentita nella necessità giuridica e non è svincolata al momento della sospensione o radiazione dall’Associazione.

Art. 10 Trattamento dei dati sensibili

L’Osteopata Associato può trattare i dati sensibili solo mediante consenso informato al trattamento dei dati. L’Associazione non risponde singolarmente per l’inadempimento della norma vigente.

Titolo III – Rapporti con la Persona Assistita

Art. 11. Rapporto di presa in cura

Il rapporto tra Osteopata Associato e Persona è regolato dalla libera scelta e dalla trasparenza dell’attività dell’Osteopata.

L’Osteopata persegue l’alleanza della presa in cura, fondata sulla fiducia della Persona assistita, nel pieno rispetto delle norme e regole morali vigenti nel Paese.

L’Osteopata Associato si impegna inoltre ad una esaustiva esposizione delle tecniche e del processo valutativo scelte, con informazioni prognostiche in merito al trattamento da esso eseguito.

Art. 12 Competenza professionale

L’Osteopata Associato garantisce la migliore pratica clinica e/o di ricerca nelle attività riservate alla professione di appartenenza, aborrendo lo svolgimento di attività ad esso non consentite.

Art. 13. Rifiuto dell’Attività

L’Osteopata Associato può rifiutarsi di professare la sua attività alla richiesta di attività non conformi con l’etica civile e professionale, in contrasto con la legge, con la tutela della salute della Persona assistita o con l’immagine di MANIMA Onlus.

Art 14. Certificazione

Nella tutela della Persona assistita l’Osteopata Associato è tenuto a rilasciare all’associazione copia dei documenti che attestino la propria professionalità e formazione.

Art 15. Scheda Clinica

L’Osteopata Associato, operante le sue funzioni, è chiamato a compilare, proteggere e schedare le attività di cura svolte per la Persona assistita, redigendo con chiarezza e pienezza espositiva il contenuto.

Art. 16 Metodo tracciabile

L’Osteopata associato redige con metodo tracciabile l’evoluzione delle condizioni riscontrate sulla Persona, promuovendo la comunicazione con figure specifiche, anche esse prendenti cura la persona.

Art. 17 Conflitto di Interessi

L’Associato evita qualsiasi condizione che possa esporlo o esporre l’Associazione ad un conflitto di interessi, nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a vantaggi economici o di qualsiasi altro genere ai danni dell’Associazione, della Persona o della Comunità.

Art. 18. Doveri dell’Osteopata nei confronti dei soggetti fragili

L’Osteopata Associato tutela con maggiore attenzione il minore, la persona in condizioni di vulnerabilità psico-fisiche e sociali, nell’adempimento delle linee guida che l’Associazione detta in merito agli scopi sociali e di cura prefissati.

TITOLO IV – Ricerca e Sperimentazione

Art. 19. Sperimentazione Scientifica

L’Associato nell’attività di sperimentazione persegue il progresso dell’osteopatia fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obbiettivo è quello di migliorare le conoscenze, l’efficacia dei trattamenti, lo sviluppo di protocolli terapeutici e la prevenzione dei disturbi correlati alle disfunzioni somatiche.

Art. 20. Sperimentazione Clinica

L’Osteopata Associato propone e attua protocolli di sperimentazione in ambito clinico al fine di perseguire gli obbiettivi individuati dall’Associazione in materia di Ricerca e Sviluppo. La sperimentazione viene eseguita su progetti concordati in rapporto con aziende ospedaliere collaboranti a servizio della Persona, della comunità scientifica e della comunità civile.

L’Associato si premura che le Persone reclutate nei progetti non siano sottratti ai gold standard terapeutici indispensabili alla sicurezza ed al mantenimento dello stato di salute.

TITOLO V – Rapporti tra professionisti

Art. 21. Rapporti con i colleghi

L’Osteopata Associato impronta i rapporti con i colleghi sulla base della fiducia tra persone, della solidarietà e del rispetto della dignità, delle competenze tecniche e delle autonomie professionali.

L’Associato affronta eventuali discordie con i colleghi mantenendo primaria la tutela della salute e della vita della Persona assistita, evitando comportamenti denigratori atti a svilire la dignità del singolo o di un gruppo di appartenenza.

Art. 22. Rapporti con le strutture ospedaliere

L’Associato riveste, nei rapporti con le strutture ospedaliere e di cura, l’incarico di rappresentanza dell’Associazione, mantenendo pertanto il decoro, la professionalità e la disponibilità dei propri mezzi, nei limiti delle attività inerenti ai progetti dell’Associazione, della legge e delle regole dettate dalla Direzione Sanitaria della struttura in cui presta servizio.

L’Osteopata è in oltre responsabile dei propri mezzi e delle proprie azioni nei rapporti con la Persona, gli operatori e la struttura in cui esso presta servizio.

È compito del singolo Associato mantenere e curare un impeccabile abbigliamento di lavoro, che lo protegga dai pericoli professionali e lo contraddistingua all’interno delle strutture in questione.

È altresì importante che l’Associato mantenga la dignità dei costumi e degli usi anche al difuori dell’ambiente lavorativo.

Art. 23. Rapporto di Consulenza

L’Associazione incentiva l’Osteopata Associato nel mantenimento dei rapporti con i vari professionisti ed operatori residenti dell’ambiente ospedaliero e di cura, al fine di incrementare le conoscenze specifiche sue e della comunità di cui fa parte, nella tutela della sicurezza della Persona e dell’innovazione scientifica.

L’Osteopata Associato comunica dettagliatamente al Medico specialista o curante le condizioni e le informazioni che ritiene dirimenti nella cura della Persona.

Art. 24. Qualità ed equità delle prestazioni

L’Osteopata non assume attività eccedenti che possano limitare o diminuire la qualità a discapito della sicurezza della Persona assistita.

L’Associato deve in oltre esigere dalla struttura in cui opera la sicurezza e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale che consentono la sicurezza e la qualità dello svolgimento della propria professione.

L’Osteopata associato è inoltre richiamato all’osservazione e all’attuazione del servizio basato su un modello di evidenza scientifica, preoccupandosi di un costante aggiornamento scientifico e prendendo parte alle attività proposte dall’Associazione.

DISPOSIZIONE FINALE

L’Associazione provvede a consegnare ufficialmente il codice o renderlo noto, attraverso i mezzi a sua disposizione, ai singoli iscritti e a svolgere attività formative o divulgative in materia di deontologia professionale.

MANIMA Onlus si impegna in fine a mantenere un costante aggiornamento del Codice Deontologico, al fine di garantire l’attualità dello stesso.