Relativamente alla causale del bonifico occorre indicare che si tratta di una donazione od erogazione liberale perchè dà diritto alla deduzione fiscale (differentemente dalle quote associative che, a prescindere dal mezzo di pagamento non danno nessun beneficio fiscale). 

La deduzione fiscale spetta solo se l’erogazione avviene tramite mezzi rintracciabili (banca, bollettino di c/c, etc..) 

Benefici

Per le imprese

  1. Art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 euro/anno. 
  2. Art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86 Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato. 
  3. Art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86: Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus
  4. Art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000 Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità). 

Per le persone fisiche 

  1. Art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno. 
  2. Art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata. 
  3. Art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86 Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Si precisa che i fondi pervenuti a MANIma Onlus a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’Art. 143 – Reddito complessivo.