Relativamente alla causale del bonifico occorre indicare che si tratta di una donazione od erogazione liberale perchè dà diritto alla deduzione fiscale (differentemente dalle quote associative che, a prescindere dal mezzo di pagamento non danno nessun beneficio fiscale).
La deduzione fiscale spetta solo se l’erogazione avviene tramite mezzi rintracciabili (banca, bollettino di c/c, etc..)
Benefici
Per le imprese
- Art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 euro/anno.
- Art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86 Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- Art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86: Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus
- Art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000 Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
Per le persone fisiche
- Art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore delle Onlus sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
- Art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86 Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire) a favore delle Onlus consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.
- Art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86 Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
Si precisa che i fondi pervenuti a MANIma Onlus a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’Art. 143 – Reddito complessivo.